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Art. 1
L’Associazione onlus AMAGC, con sede in Arce presso il Museo, in Via Guglielmo Marconi, non ha scopi di lucro, opera per il raggiungimento delle sue finalità utilizzando quote associative e contributi esterni, pubblici e/o privati, collaborando fattivamente con la direzione scientifica del Museo, per perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere ogni attività tesa a far vivere e sviluppare questa struttura culturale, unica nella Provincia di Frosinone, determinante per la comprensione degli eventi storici e delle componenti sociali, che nel corso degli ultimi secoli hanno segnato la vita della popolazione silvo-agro-pastorale del Lazio meridionale;
b) operare, anche in coordinamento con altri Enti di ricerca, per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio del Museo da offrire in modo permanente alla fruizione pubblica; incrementare i materiali raccolti, favorendone lo studio e la conservazione attraverso l’archiviazione di documenti verbali, scritti, sonori, iconografici, ecc. da effettuarsi con le più moderne tecniche informatizzate; promuovere l’acquisizione e/o recupero, il restauro e la valorizzazione di quanto di interessante ricada nel patrimonio demoetnoantropologico dell’area ciociara;
c) attivarsi affinché questo Museo, monumento aperto e sempre in fieri della “civiltà” ciociara, possa essere ampiamente reso disponibile alla frequentazione di un vasto pubblico e alla ricerca storico-antropologica e dei saperi popolari, coinvolgendo gli ultimi testimoni d’area, in Italia e nelle Terre di emigrazione, raccogliendo memorie ed esperienze del passato, da leggere con gli strumenti odierni e da utilizzare per la comprensione del cammino futuro della nostra società;
d) individuare ogni attività che si renda necessaria, in collaborazione anche con Enti locali pubblici e privati, al fine di garantire una corretta azione di ricerca, elaborazione e divulgazione scientifica sotto forma di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni, strumenti multimediali, mostre a rotazione, anche itineranti, ecc. sia in riferimento al materiale già presente, che alle future acquisizioni, per la promozione di una didattica rivolta a tutti (di base, universitaria e della terza età);
e) creare collegamenti con altri musei antropologici, primo fra tutti quello di Ettore Guatelli ad Ozzano Taro (PM), per mettere a punto una strategia di integrazione ed anche di interscambio telematico tra i patrimoni di oggetti (beni materiali) e patrimoni di beni immateriali e nel contempo tenere vive le relazioni con i raccoglitori, collezionisti, esperti locali e nazionali;
f) promuovere con periodicità annuale almeno un incontro in Arce o in altre località, nelle forme di convegno/dibattito su tematismi e problemi inerenti il Museo.
Art. 2
L’Associazione nel perseguimento delle citate finalità, può inoltre:
a) contribuire all’opera di acquisizione di materiali da patrimonializzare nel Museo mediante ricerche dirette dei soci, o mediante acquisizioni di lasciti, donazioni, ecc.;
b) studiare le modalità di apertura al pubblico del Museo anche fuori degli orari stabiliti, promuovendo visite guidate, avviando contatti con gli operatori culturali, con il mondo della scuola, con le Università della terza età, incentivando anche le varie forme di turismo;
d) fare proposte operative per la cura, la conservazione e la protezione sia del materiale custodito nel Museo, che delle testimonianze sparse sul territorio concorrenti alla definizione di un paesaggio storico di pregio dal rischio di danneggiamento, asportazione, incendio, ecc.;
f) incentivare l’installazione sul territorio di segnaletica turistica stradale e di pannelli didattici di tipo storico-artistico e demo-etno-antropologico e ricercare altre e nuove forme di promozione pubblicitaria di valorizzazione del territorio e delle sue risorse.
Art. 3
Le iniziative di cui sopra hanno lo scopo di promuovere la conoscenza in Italia ed all’estero delle espressioni della “civiltà” ciociara, al fine di favorire anche ogni possibile forma di sviluppo sociale, economico ed occupazionale del comprensorio e programmare tutte le attività orientate alla realizzazione delle citate iniziative anche mediante:
la ricerca delle risorse economiche (finanziamenti europei, statali, regionali, provinciali, nonché di istituzioni bancarie, o sponsor privati);
- il coordinamento dei progetti;
- il controllo delle realizzazioni.
Art. 4
Le riunioni dell’Associazione nella fase di avvio del Museo potranno essere ospitate anche in altra sede (sala della XV Comunità Montana).
Art. 5
L’Associazione può consorziarsi ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto, con la Regione Lazio, con l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, con l’Ente Provinciale per il Turismo della Provincia di Frosinone, nonché con importanti istituzioni culturali di ricerca e di tutela, nazionali e straniere, tra cui le Università, le Soprintendenze ai Beni Culturali, Archivistici ed Ambientali, il CNR, le Istituzioni scolastiche del territorio, o altri Enti pubblici e/o privati interessati, che condividano l’obiettivo di promuovere e favorire le finalità già citate.
Art. 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai conferimenti dei partecipanti.
Esso può essere incrementato sia dai conferimenti di nuovi associati, sia dagli apporti degli Enti che volessero consorziarsi.
I proventi dell’Associazione sono costituiti:
a) dalle rendite del proprio patrimonio;
b) dai proventi della gestione dei servizi esistenti sia nell’ambito del Museo, che esterni;
c) dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, di altri Enti e dai fondi derivanti dai mutui contratti o da altre operazioni finanziarie;
d) da altri eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte sia di Enti, sia di privati;
e) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 8
Possono aderire all’Associazione uomini e donne che abbiano compiuto i sedici anni (soci studenti, con diritto di voto alla maggiore età e tenuti a versare una quota sociale annuale dimezzata); soci ordinari (tenuti a corrispondere la quota annuale stabilita dall’Assemblea); soci sostenitori (che versano almeno tre volte l’importo della quota annuale); soci benemeriti (titolo conferito a personaggi della cultura o del mondo del lavoro che nella vita abbiano acquisito meriti particolari nell’ambito della “civiltà” ciociara.
Art. 9
I membri dell’Assemblea nella sua prima riunione eleggono nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzione anche di tesoriere ed altri due membri del Consiglio direttivo.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere insieme a tutto il Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni.
Le Assemblee saranno di due tipi: ordinarie e straordinarie, quest’ultime indette su richiesta della maggioranza assoluta dei soci o dal Presidente in seguito a particolari emergenze.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che dovrà essere deliberato da un’Assemblea straordinaria, l’eventuale patrimonio finanziario andrà devoluto al Museo, mentre la documentazione archivistica confluirà nell’Archivio di Stato di Frosinone.
Può essere nominato, proposto all’Assemblea su segnalazione del Consiglio Direttivo, anche un Presidente onorario individuando per tale incarico una personalità che abbia maturato nel corso della vita indubbi meriti scientifici nello studio delle tradizioni popolari della Provincia di Frosinone o nella divulgazione del suo ricco patrimonio demo-antropologico.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo, la cui durata è di cinque anni, nel caso di dimissioni o di forzata e prolungata assenza di uno dei suoi membri, coopta al suo interno il primo dei non eletti: nel caso di parità dei voti subentra il socio più anziano per iscrizione.
Art. 11
L’Assemblea viene ordinariamente convocata almeno una volta l’anno.
Potrà essere convocata straordinariamente quante volte il Presidente lo riterrà opportuno o su domanda scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, in regola con il pagamento delle quote associative.
L’ordine del giorno è comunicato per iscritto a mezzo raccomandata ai componenti dell’Assemblea almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza di prima e seconda convocazione, salvo casi di urgenza per i quali si provvederà telegraficamente o via fax.
Per la validità delle deliberazioni è necessario, in prima convocazione, l’intervento alla seduta di almeno la metà dei componenti l’Assemblea più uno e la maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convocazione l’intervento di qualsiasi numero dei componenti e la maggioranza assoluta dei votanti.
All’Assemblea possono partecipare senza diritto al voto, ma con carattere consultivo, i Dirigenti ed il personale del Museo ed altre Associazioni o persone interessate alle varie iniziative. Il voto degli associati può essere espresso mediante delega sottoscritta, inviata per posta al Presidente o consegnata allo stesso almeno un’ora prima dell’inizio dell’Assemblea. Ogni associato non può rappresentare più di tre deleghe.
Art. 12
Spetta all’Assemblea provvedere con sue deliberazioni:
a) ad attuare le finalità dell’Associazione;
b) ad approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo entro la fine di febbraio di ogni anno;
c) alla destinazione dei fondi disponibili e allo storno da una categoria all’altra del bilancio per nuove e maggiori spese alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;
d) agli atti da promuovere ed esperire per l’amministrazione, la trasformazione e l’incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) all’accettazione dei lasciti o donazioni;
f ) alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
g) alle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
h) a tutti gli altri impegni attribuiti alla sua competenza dalle leggi e regolamenti.
Art. 13
In caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo le adunanze saranno presiedute dal Vicepresidente.
Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni quattro mesi per i provvedimenti di sua competenza.
Può essere pure convocato su richiesta scritta di almeno due componenti.
Le convocazioni debbono essere precedute da avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da trattare.
Art. 15
Spetta al Consiglio Direttivo provvedere:
a) alla istruzione preparatoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea, compreso i bilanci;
b) alla esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea;
c) alla adozione di provvedimenti di competenza dell’Assemblea, quando l’urgenza è tale da non permetterne la convocazione, salvo ratifica nella prima adunanza successiva;
d) agli atti conservativi dei diritti dell’Associazione;
e) ad istruire tutti gli atti necessari per interventi di promozione culturale, comunicazione e didattica dei temi inerenti le finalità dell’Associazione;
f) ai contratti di lavoro e forniture;
g) a tutti gli atti di ordinaria gestione che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea.
Art. 16
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione:
a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
b) distribuisce tra i membri dello stesso le competenze per gli argomenti nei quali il Consiglio deve deliberare;
c) propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio e dell’Assemblea;
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e firma gli atti relativi agli interessi dell’Associazione;
e) adotta le deliberazioni spettanti al Consiglio, quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza; tali deliberazioni debbono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a quella della delibera.
f) ordina le riscossioni ed i pagamenti e firma gli atti amministrativi e contabili;
g) stipula i contratti;
h) firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi.
Art. 17
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, da scegliersi all’interno dell’Assemblea fra soci che abbiano comprovata esperienza contabile ed amministrativa e durano in carica due anni.
Art. 18
L’Assemblea nomina tra i soci di comprovata rettitudine anche il Collegio dei Probiviri nel numero di tre membri, che durano in carica due anni, ai quali verrà demandata la risoluzione di eventuali contrasti insorti tra gli associati.
Art. 19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rimando alle norme di legge vigenti in materia.